Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 09/05/2016 | ||
2. | 12/03/2015 | ||
3. | 21/12/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'
ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7Art. 2
Composizione e nomina del collegio
1.
Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7.
2.
I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente nella prima seduta di insediamento con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1.
Note del Redattore:
(come disposto dal comma 2 dell' art. 4 L.R. 09 maggio 2016, n. 7 "il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 09 maggio 2016, n. 7 continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017".