Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato09/05/2016
2. Testo Coordinato12/03/2015
3. Testo Originale21/12/2012

Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL' ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2015, n. 1

L.R. 09 maggio 2016, n. 7

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 9
Responsabilità
1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 2 dell' art. 4 L.R. 09 maggio 2016, n. 7 "il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 09 maggio 2016, n. 7 continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017".

Espandi Indice