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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 289 del 21 dicembre 2012

Art. 34
Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012
1. A fini di condivisione solidaristica sull'intero bacino di ambito dell'Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area interessata dal sisma, è costituito, presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del servizio stesso a valere sull'intero ambito territoriale ottimale come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2011.
2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata biennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.
3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di 5 milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.

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