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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2013, n. 9

Art. 33
Concorso regionale straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche
1. Ai fini della partecipazione al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Sito esterno, i candidati sono tenuti a versare alla Regione un contributo di Euro 30,00 non rimborsabile, per spese istruttorie e per le prestazioni amministrative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale.
2. Per la disciplina relativa alla commissione esaminatrice regionale di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012 Sito esterno convertito dalla legge n. 27 del 2012 Sito esterno, si stabilisce che:
a) ai componenti della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso forfettario lordo di Euro 2.000,00 nonché un rimborso forfettario per spese di viaggio, vitto e alloggio pari a Euro 500,00;
b) ai compensi spettanti al presidente e al segretario si applicano le disposizioni previste all'articolo 20, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale);
c) qualora un componente o il segretario della commissione esaminatrice sia dipendente regionale, il rimborso e il compenso previsti alle lettere a) e b) sono riconosciuti solo nel caso di opzione per lo svolgimento dell'incarico al di fuori dell'orario di lavoro;
d) per le cause di incompatibilità dei componenti della commissione esaminatrice e del segretario si applicano le disposizioni attuative dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

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