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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2013, n. 9

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

Art. 37
1.
Il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà o in diritto di usufrutto o in diritto di superficie o in comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.".

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