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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Art. 39
Attuazione dei principi sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane
1. I principi definiti dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 Sito esterno (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 Sito esterno, sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane si intendono recepiti e regolati nell'ordinamento regionale dell'Emilia-Romagna attraverso le seguenti disposizioni della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio):
a) l'articolo 16, il quale introduce nella legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) l'articolo 7 ter (Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente);
b) l'articolo 48, il quale introduce nell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000 l'articolo A-14 bis (Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive);
c) gli articoli da 1 a 9, che modificano la legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e gli articoli 31 e 47, che modificano rispettivamente la legge regionale n. 20 del 2000 e il relativo allegato, i quali complessivamente riformano la disciplina regionale degli interventi di riqualificazione urbana.
2. Nella elaborazione e nella variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, i Comuni assicurano l'applicazione degli incentivi volumetrici e delle altre forme di premialità per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale n. 20 del 2000.

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