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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012
1. A fini di condivisione solidaristica sull'intero bacino di ambito dell'Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area interessata dal sisma, è costituito, presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del servizio stesso a valere sull'intero ambito territoriale ottimale come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2011.
2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata di sei anni a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni dal 2012 al 2017 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.
3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di diciotto milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.

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