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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Art. 38
1.
La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) è sostituita dalla seguente
"Gettoni e rimborsi".
2.
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 23 del 2007 dopo le parole
"Al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuito"
sono inserite le parole
"per le sedute".
3.
All'articolo 6 della l.r. n. 23 del 2007 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone per le attività di relatore e redattore in relazione alle funzioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a), b), c), d), e) dello Statuto, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.".

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