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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2020

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Art. 19

(modificato comma 1 da art. 14 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2013, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al Servizio sanitario regionale (SSR) per un importo massimo di Euro 163.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 e 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e a garanzia del pareggio di bilancio 2012 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli 51640 e 51638, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario. Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 - 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00, a valere sul Capitolo 51642, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con propri atti, i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. E' altresì autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio finanziario 2013, ove necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di cui al comma 1, appartenenti alla medesima unità previsionale di base.

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