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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Art. 19

(modificato comma 1 da art. 14 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2013, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al Servizio sanitario regionale (SSR) per un importo massimo di Euro 163.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 e 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e a garanzia del pareggio di bilancio 2012 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli 51640 e 51638, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario. Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 - 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00, a valere sul Capitolo 51642, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con propri atti, i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. E' altresì autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio finanziario 2013, ove necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di cui al comma 1, appartenenti alla medesima unità previsionale di base.

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