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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Art. 32
Società Ferrovie Emilia-Romagna srl
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale in natura della Società Ferrovie Emilia-Romagna srl con sede in Bologna, della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata"), fino ad un importo massimo di Euro 20.000.000,00.
"Art. 32
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. La Regione costituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che svolge le funzioni di cui all' articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno. Ciascun ente pubblico dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, ente o azienda del Servizio sanitario regionale, costituisce un proprio Comitato.
2. Il Comitato è composto, secondo quanto previsto da atto della Giunta regionale, adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il presidente del Comitato è scelto tra i rappresentanti dell'amministrazione e deve possedere, oltre ai requisiti di cui al comma 4, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
4. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze ed esperienza nelle materie di competenza del Comitato, rilevabili attraverso il percorso professionale, maturate anche a seguito di partecipazione in organismi analoghi, oltre ad adeguate attitudini.
5. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, detta le linee guida concernenti le modalità di funzionamento dei Comitati unici di cui al comma 1.
6. Il funzionamento del Comitato unico di cui al comma 1, primo periodo, è senza oneri aggiuntivi per la Regione.".

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