Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 29/12/2020 | |
2. | ![]() | 27/12/2018 | |
3. | ![]() | 18/07/2017 | |
4. | ![]() | 09/05/2016 | |
5. | ![]() | 30/04/2015 | |
6. | ![]() | 18/07/2014 | |
7. | ![]() | 20/12/2013 | |
8. | ![]() | 25/07/2013 | |
9. | ![]() | 21/12/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2021
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 11
(modificato comma 1, aggiunto comma 1 bis. da art. 9 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1.
Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della
legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a
Euro 900.000,00, a valere sul Capitolo 25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.
1 bis.
Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 25572 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.