Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 29/12/2020 | |
2. | ![]() | 27/12/2018 | |
3. | ![]() | 18/07/2017 | |
4. | ![]() | 09/05/2016 | |
5. | ![]() | 30/04/2015 | |
6. | ![]() | 18/07/2014 | |
7. | ![]() | 20/12/2013 | |
8. | ![]() | 25/07/2013 | |
9. | ![]() | 21/12/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2021
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 14
(modificato comma 3 da art. 10 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
1.
La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:
a)
garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b)
concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
c)
concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.
2.
La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti.
3.
Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a
Euro 2.150.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.