Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 29/12/2020 | |
2. | ![]() | 27/12/2018 | |
3. | ![]() | 18/07/2017 | |
4. | ![]() | 09/05/2016 | |
5. | ![]() | 30/04/2015 | |
6. | ![]() | 18/07/2014 | |
7. | ![]() | 20/12/2013 | |
8. | ![]() | 25/07/2013 | |
9. | ![]() | 21/12/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2021
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 25
Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali
1.
Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) messe a disposizione dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 11 gennaio 2011, n. 1 (Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attivazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013).
2.
La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.
3.
Per il finanziamento degli interventi, la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo 86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale a norma di quanto disposto dall'
articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
4.
Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta Regionale, a norma dell'
articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2013, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.