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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2021
2. Testo Coordinato29/12/2020
3. Testo Coordinato27/12/2018
4. Testo Coordinato18/07/2017
5. Testo Coordinato09/05/2016
6. Testo Coordinato30/04/2015
7. Testo Coordinato18/07/2014
8. Testo Coordinato20/12/2013
9. Testo Coordinato25/07/2013
10. Testo Originale21/12/2012

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/07/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Art. 26
Attuazione degli interventi finanziati dal DUP
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel DUP, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi, la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2013, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2013, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall' articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall' articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2013, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

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