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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Art. 34

(già sostituiti commi 2 e 3 da art. 51 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 , in seguito gli stessi modificati da art. 40 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, da art.7 L.R. 30 aprile 2015, n. 2, da art. 3 L.R. 9 maggio 2016, n. 7, da art. 45 L.R. 18 luglio 2017, n. 16, poi da art. 14 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, poi da art. 24 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11, poi modificati commi 2 e 3 da art. 18 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19, infine modificati rubrica e comma 1, sostituiti commi 2 e 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 20 L.R. 28 luglio 2023, n. 10

Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa di eventi calamitosi
1. A fini di condivisione solidaristica sull’intero bacino di ambito dell’Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi calamitosi subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area interessata dalla calamità, è costituito, presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del servizio stesso a valere sull'intero ambito territoriale ottimale come definito dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2011.
2. Il fondo di cui al comma 1 è attivato dalla Giunta regionale in relazione ad un evento calamitoso per la durata necessaria a dare copertura ai danni non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dalla medesima calamità.
3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo annuo di tre milioni di euro. Il fondo straordinario è gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi e non comporta oneri per il bilancio regionale.
3 bis. Nell’anno 2023 il fondo (alimentato dai Piani Economici Finanziari anno 2024) è destinato prioritariamente a dare copertura ai danni non sostenibili dai soli utenti del servizio di gestione dei rifiuti dei Comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi dell’alluvione avvenuta a maggio 2023, indicati nell’elenco allegato al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 Sito esterno (Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023).

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