LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 28 luglio 2023, n. 10Art. 40
Modifiche alla
legge regionale n. 1 del 2011
1.
Dopo il comma 2 dell'
articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche), è inserito il seguente:
"2 bis.
Le imprese assolvono agli adempimenti di cui alla presente legge mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'
articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'
articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 .".
2.
Per l'anno 2013 il termine di cui all'
articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 1 del 2011 è prorogato al 31 marzo 2013.