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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21

MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Capo II
Norme sulla riorganizzazione delle funzioni provinciali di area vasta
Art. 4
Funzioni fondamentali delle Province
1. Alle province, in conformità con l' articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 135 del 2012 Sito esterno, competono le seguenti funzioni:
a) indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative comunali, ai sensi dell' articolo 23, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011 Sito esterno, convertito dalla legge n. 214 del 2011 Sito esterno, previste dalla legislazione dello Stato;
b) pianificazione territoriale di coordinamento provinciale ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in quanto compatibili con le nuove dimensioni territoriali ed il nuovo assetto organizzativo delle Province;
c) tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza esplicitamente attribuiti alla Provincia dalla legge dello Stato e della Regione, facendo salvo l'esercizio unitario delle funzioni che necessitano di una omogenea attuazione nel territorio regionale, da individuarsi puntualmente con successivi provvedimenti legislativi;
d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);
e) autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 30 del 1998 e dalla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile);
f) costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerenti, secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
g) programmazione provinciale della rete scolastica, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);
h) gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;
i) le funzioni strumentali, comprese quelle di polizia amministrativa provinciale e quelle statistiche, relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e all'articolo 5.
Art. 5
Ulteriori funzioni di ambito unitario di area vasta
1. Salvo restando le funzioni di cui all'articolo 4, entro il 31 dicembre 2013 la Regione identifica le ulteriori funzioni amministrative che, in conformità all' articolo 118, comma primo, della Costituzione Sito esterno, necessitano di un esercizio unitario di area vasta di ambito provinciale o interprovinciale.
2. Entro il termine di cui al comma 1 le funzioni attualmente conferite alle Province non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 4 o tra quelle che richiedono un unitario esercizio di area vasta ai sensi del comma 1, sono riallocate per settori organici, sulla base dei principi di cui al titolo I della presente legge.
3. La Regione garantisce, nel quadro delle risorse finanziarie disponibili e dei vincoli di finanza pubblica, la necessaria corrispondenza tra le funzioni di cui al commi 1 e 2 e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro esercizio.
4. La Regione intraprende le iniziative necessarie affinché l'insieme delle risorse a disposizione degli enti del proprio territorio sia reso coerente con il riassetto funzionale e l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, concordando con lo Stato eventuali deroghe ai vincoli di finanza pubblica.
5. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2, le Province continuano ad esercitare le funzioni ad esse spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 ai soli fini di costituire Unioni, ovvero di sciogliere o aggregare quelle esistenti ove necessario, il termine di cui al presente comma è fissato al 20 dicembre 2013.

Ai sensi dell' art. 1, comma 3 della legge regionale n. 23 del 2013 per stipulare o adeguare le convenzioni o gli atti di conferimento di funzioni alle Unioni il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.

Ai sensi dell' art. 1, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 per l'avvio delle gestioni associate il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.

Ai sensi dell' art. 3, comma 6 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora decorra inutilmente il termine del 31 marzo 2014 senza che le Unioni subentranti a Comunità montane in via d'estinzione abbiano avviato le gestioni associate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge, le Comunità montane non estinte non hanno più accesso ai contributi a valere sul programma di riordino territoriale ed ai contributi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), fatto salvo quanto previsto, con riguardo all'anno 2014, dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 23 del 2013.

Ai sensi dell' art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013, al solo fine di salvaguardare le Unioni e le Comunità montane esistenti che hanno avuto accesso nell'anno 2013 ai contributi regolati dal programma di riordino territoriale ed a quelli concessi alle Comunità montane e alle Unioni, oltre alle Unioni coerenti con le norme della presente legge regionale anche i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 potranno accedere ai contributi del programma di riordino territoriale nell'anno 2014.

Ai sensi dell' art. 9, comma 4 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni

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