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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività.

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