LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(già modificato comma 1, sostituite lett. h) e i), aggiunto comma 2 bis. da art. 27 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17, infine sostituito intero articolo da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)
Anagrafe degli eletti e dei nominati
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali.
2. Con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174 del 2012 convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'Assemblea legislativa rende disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.
3. Nel caso di inadempienza parziale o totale nella pubblicazione e trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.