LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)
Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. Sono pubblicati nel sito dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.
2. La pubblicità dei lavori assembleari è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.