LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)
Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. I dati e le informazioni di cui all'articolo 3 sono pubblicati nelle idonee sezioni del portale Amministrazione Trasparente previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla base delle specifiche organizzative e tecniche previste dal programma triennale della trasparenza.
2. I dati e le informazioni di cui all'articolo 4 della presente legge devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio e non in forme aggregate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.