LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
(già sostituito da art. 29 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , nuovamente sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)
Sanzioni
1. Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.
2. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 , la Regione adotta un regolamento per l'applicazione del regime sanzionatorio.