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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 231 dell' 8 novembre 2012

Art. 20
Aree di pesca regolamentata
1. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale e previo nulla-osta della Regione, può istituire, in zone di particolare rilevanza turistica, aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai Comuni interessati. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei Comuni sui quali insistono.
2. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva.
3. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:
a) le tipologie di pesca ammesse;
b) le modalità, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1.
4. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il Comune o i Comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.
5. Il Comune o i Comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'articolo 7, ad associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, o a organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.

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