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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 231 dell' 8 novembre 2012

Art. 21
Cattura delle rane
1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi.
2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio e sentita la Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti.
3. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 13.

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