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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 231 dell' 8 novembre 2012

Capo I
Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente
Art. 8
Tutela dell'ecosistema acquatico
1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:
a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla parte terza, sezione II, titolo II, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale);
b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna).
Art. 9
Tutela della fauna ittica
1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive.
2. La Giunta regionale può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per l'allevamento e la pesca a pagamento.
3. L'ente territorialmente competente, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale può:
a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;
b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interventi organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.
4. L'amministrazione competente ad autorizzare l'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua acquisisce, dall'ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento. Tali interventi dovranno essere realizzati in presenza del personale incaricato dall'ente territorialmente competente.
5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso all'ente territorialmente competente.
Art. 10
Zone di tutela della fauna ittica
1. Gli enti territorialmente competenti, sentite le commissioni locali di cui all'articolo 6, istituiscono "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca".
2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.
4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la loro conservazione, il loro sviluppo e la riproduzione.
5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico.
6. L'ente territorialmente competente, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante manifesti e altri efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.

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