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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 231 dell' 8 novembre 2012

Capo II
Esercizio della pesca e dell'acquacoltura
Art. 11
Esercizio della pesca
1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.
2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26.
3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.
Art. 12
Divieti
1. L'esercizio della pesca è vietato:
a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e modalità stabilite nell'atto istitutivo;
b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.
2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per ripopolamento delle acque interne pubbliche e l'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione del pesce catturato senza che ciò crei turbative ambientali.
3. È inoltre vietata la pesca:
a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;
d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti;
g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;
h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;
j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;
k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;
l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.
4. Nei tratti di rispetto di cui alla lettera h) del comma 3, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente territorialmente competente, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.
5. È fatto altresì divieto:
a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;
b) di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento.
Art. 13
Pesca professionale e licenza
1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 Sito esterno (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 Sito esterno), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dall'ente territorialmente competente individuato in relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto dalla Regione, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
3. E' istituito presso la Regione apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all'articolo 17, suddiviso in sezioni territoriali, aggiornato dagli enti territorialmente competenti, secondo le modalità che verranno definite nel regolamento di cui all'articolo 26.
4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli enti territorialmente competenti, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.
5. Gli enti territorialmente competenti possono limitare l'esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.
6. I pescatori professionali forniscono annualmente all'ente territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento, gli enti territorialmente competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.
7. Salvo diversa disposizione degli enti territorialmente competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 14
Pesca sportiva e licenza
1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.
2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
h) per la pesca a pagamento;
i) per la pesca in spazi privati.
3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
Art. 15
Tesserino di pesca controllata
1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
2. Su proposta dell'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, la Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque.
3. I tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall'ente territorialmente competente, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.
4. Gli enti territorialmente competenti, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.
Art. 16
Sistema informativo
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.
2. Con apposito provvedimento regionale sono definite le modalità di disciplina del sistema, incluso il pagamento on line della tassa di cui all'articolo 14.
3. A decorrere dall'attivazione del sistema di cui al comma 1 il pescatore esibisce l'attestazione rilasciata in formato elettronico.
4. I dati delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata relativi a nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei pescatori, nonché i dati annotati dal pescatore sui tesserini relativi alla tipologia della licenza e al versamento della tassa di concessione, alle specie e ai quantitativi pescati, alla data e luogo del prelievo sono trattati dalla Regione, dagli enti territorialmente competenti, dalle associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze e attività attribuite a ciascun ente.
5. La base dati del sistema è fondata sullo scambio d'informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e soggetti preposti alla vigilanza, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.
6. I dati di cui al comma 4 devono essere oggetto di comunicazione e d'interconnessione tramite il sistema tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza, con le modalità definite dalla Regione.
Art. 17
Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura
1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti autorizzati dall'ente territorialmente competente, acquisita la prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.
2. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.

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