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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 231 dell' 8 novembre 2012

TITOLO IV
Vigilanza, controlli e disposizioni finali
Capo I
Vigilanza, controlli e sanzioni
Art. 23
Vigilanza ittica
1. L'ente territorialmente competente svolge le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica l'ente territorialmente competente si avvale del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). L'ente territorialmente competente si avvale, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
3. L'ente territorialmente competente coordina l'attività di vigilanza ittica volontaria. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.
Art. 24
Controlli
1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.
Art. 25
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni;
b) pesca senza il tesserino, quando previsto, o senza aver registrato le catture effettuate: da euro 80,00 a euro 480,00;
c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 500,00 a euro 3000,00 nonché revoca della licenza di pesca;
d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;
e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate nonché pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;
f) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00;
g) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3000,00;
h) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2500,00;
i) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;
j) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;
k) inosservanza di ogni altra prescrizione relativa all'esercizio della pesca contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00. La stessa sanzione si applica a chi, durante l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche, non consente al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose al fine di accertare le violazioni.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera a) la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.
3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Negli altri casi procedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera i), ultimo capoverso e lettera j) l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
5. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale), della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 Sito esterno (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno, concernente modifiche al sistema penale). L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'ente territorialmente competente.
Capo II
Regolamento di attuazione e disposizioni finali
Art. 26
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:
a) le modalità d'intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente;
b) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
c) gli aspetti di dettaglio, i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca, con particolare riferimento alla pesca professionale e all'acquacoltura;
d) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici;
e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni minime per specie da prelevare, le specie pescabili;
f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
g) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
h) l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata;
i) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca, nonché la pesca nelle cave e negli specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata;
j) per la pesca nei laghetti a pagamento, i criteri autorizzativi, anche sotto il profilo naturalistico-ambientale, nonché le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca;
k) le opere obbligatorie per la prevenzione dalla predazione degli uccelli ittiofagi, nonché le taglie minime per le specie destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani negli impianti di acquacoltura;
l) il piano di gestione delle anguille;
m) i criteri e le modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.
Art. 27
Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 10 luglio 1978 n. 23 (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);
b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);
c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).
2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continuano ad applicare le disposizioni concernenti la classificazione delle zone di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993 e il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibili con la presente legge.
3. Fino all'approvazione del nuovo Piano Ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei relativi Piani ittici provinciali 2006-2010 nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.
4. Le commissioni nominate ai sensi della legge regionale n. 11 del 1993 rimangono in carica fino al 31 dicembre 2012.
5. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.
6. I pescatori di professione a cui sia stata riservata la pesca da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 bis del regolamento regionale n. 29 del 1993, possono esercitare la pesca professionale nell'area riservata fino al rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico da parte delle autorità competenti e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 29
Clausola valutativa
1. Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
c) attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
d) risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.

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