LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 19
(comma 1 sostituito da art. 18 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Impianti di pesca a pagamento
1.
La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dalla Regione, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al
decreto legislativo n. 148 del 2008 e della relativa disciplina regionale, ivi compresa la registrazione nella Banca dati nazionale dell'acquacoltura.
2.
Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3.
Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
4.
Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti vivi.