LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 20
(sostituito da art. 19 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Aree di pesca regolamentata
1.
La Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, può istituire aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono.
2.
Qualora l'area richiesta interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione di cui al comma 1 è disposta a seguito di acquisizione del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione.
3.
L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva. L'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali aree.
4.
L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:
a)
l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;
b)
il piano di gestione dell'area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
c)
gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
d)
gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
e)
gli indicatori per la verifica periodica dell'attività.
5.
Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il comune o i comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.
6.
Il comune o i comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'articolo 7 o ad associazioni di promozione sociale di cui alla
legge regionale n. 34 del 2002, operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.
7.
L'istituzione dell'area di pesca regolamentata può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali.