LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19Capo I
Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative
Art. 1
Finalità
1.
La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della Regione e delle attività a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.
Art. 2
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.
2.
Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Art. 3
(sostituito da art. 1 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
(sostituito da art. 1 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Funzioni
1.
La Regione, ai sensi dell'
articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.
2.
A tal fine la Regione provvede in particolare:
a)
alla programmazione, pianificazione e promozione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse;
b)
alla promozione e attuazione di progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;
c)
alla realizzazione di attività di promozione dei prodotti ittici, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;
d)
al sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.
Art. 3 bis
(aggiunto da art. 2 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
(aggiunto da art. 2 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Strumenti di programmazione e gestione
1.
Sono strumenti di programmazione e gestione:
a)
la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee;
b)
il Piano ittico regionale;
c)
il Programma ittico regionale;
d)
i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali ed interregionali di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette) e alla
legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).
