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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Capo I
Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente
Tutela dell'ecosistema acquatico
1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:
a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla parte terza, sezione II, titolo II, capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale);
b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
c) con le previsioni di cui alla legge n. 394 del 1991 Sito esterno ed alla legge regionale n. 6 del 2005;
d) con le previsioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 Sito esterno(Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), ed alla relativa disciplina regionale.
Art. 9

(prima modificato comma 1 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi sostituito articolo da art. 9 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)

(prima modificato comma 1 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi sostituito articolo da art. 9 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)

Tutela della fauna ittica
1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per la pesca a pagamento, nonché le specie ittiche che, nel tempo, hanno dimostrato carattere generale di non invasività e che non determinano un'alterazione della comunità ittica presente, tenendo conto anche della continuità dei corpi idrici e fatte salve le forme di tutela di cui all' articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2006 ed il divieto di cui all' articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005.
3. L'allevamento di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è consentito secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
4. La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche mediante interventi organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture devono pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale di cui all'articolo 4.
5. Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla provincia di competenza o alla Città metropolitana di Bologna.
6. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso alla Regione e devono svolgersi con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico ovvero a favorirne il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il consorzio di bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7.
Zone di tutela della fauna ittica
1. La Regione istituisce, con il Programma ittico regionale annuale di cui all'articolo 5, "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca" dandone pubblicazione nel Bollettino ufficiale e curandone la divulgazione attraverso la redazione di calendari di pesca territoriali.
2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.
4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la sua conservazione, il suo sviluppo e la riproduzione.
5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico o per finalità di studio o di ricerca.
6. La Regione, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.

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