TITOLO IV
Vigilanza, controlli e disposizioni finali
Capo I
Vigilanza, controlli e sanzioni
Vigilanza ittica
1.
Le province e la Città metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dalla
legge regionale n. 13 del 2015
, svolgono le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.
2.
Alle province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:
a)
l
e funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi nonché le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b)
la nomina delle commissioni, lo svolgimento degli esami ed il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia ittica;
c)
il controllo sui corsi gestiti da enti o centri di formazione professionale e dalle associazioni piscatorie per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio della pesca e nella tutela dell'ambiente e della fauna ittica.
3.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). Le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
Art. 24
Controlli
1.
I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.
Sanzioni
1.
Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato e ove non sia prevista una sanzione amministrativa dalla legge dello Stato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a)
pesca senza la prescritta licenza di pesca sportiva: da euro 80,00 a euro 480,00. La medesima sanzione si applica a chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo; se la licenza viene presentata all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni, è ammesso il pagamento di una somma da euro 20,00 a euro 120,00 e gli attrezzi sequestrati sono restituiti;
b)
pesca senza il tesserino di pesca controllata, quando previsto, o senza aver riportato le registrazioni obbligatorie: da euro 80,00 a euro 480,00;
c)
pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;
d)
pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 50,00 a euro 300,00;
e)
abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00;
f)
compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3.000,00. La medesima sanzione si applica in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 6;
g)
organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2.500,00;
h)
organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2.500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3.000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;
i)
allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 5: da euro 250,00 a euro 1.500,00. Allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;
j)
trasporto, dal tramonto all'alba, di pesce, fatti salvi i casi di cui all'articolo 40, comma 3, della
legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale): da euro 200,00 a euro 1.200,00. Si applica la medesima sanzione se la violazione è commessa da un soggetto in possesso della licenza di pesca professionale privo di idonea documentazione giustificativa e che non abbia provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti; la sanzione è dimezzata nella misura edittale minima e massima in caso di assenza di idonea documentazione giustificativa o di preventiva comunicazione;
k)
trasporto, scambio o commercializzazione di pesci, anfibi o crostacei, autoctoni di acqua dolce o di interesse storico-culturale, ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche e fatti salvi i casi di cui all'
articolo 40, comma 3, della legge n. 154 del 2016 : da euro 250,00 a euro 1.500,00;
l)
esercizio dell'attività di pesca o trasporto di attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa, durante il periodo di fermo pesca, senza idonea documentazione giustificativa e senza aver provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti: da euro 240,00 a euro 1.440,00;
m)
non consentire al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose, al fine di accertare le violazioni: da euro 100,00 a euro 600,00 ...;
n)
inosservanza di ogni altra prescrizione contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00.
2.
Per la pesca senza licenza, la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.
3.
Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato.
4.
Per le violazioni di cui al comma 1, lettere j), k) e l) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Nei casi di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e n) gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale. Il materiale ittico sequestrato già morto è smaltito con spese a carico del trasgressore.
5.
Per le violazioni di cui al comma 1, se commesse da un soggetto in possesso della licenza per la pesca professionale, l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
6.
Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.
7.
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale). Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni sono le province e la Città metropolitana di Bologna.
8.
I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle province e dalla Città metropolitana di Bologna, a norma della
legge regionale n. 13 del 2015.
Capo II
Regolamento di attuazione e disposizioni finali
Regolamento di attuazione
1.
La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:
a)
i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
b)
i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'acquacoltura;
c)
gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici;
d)
le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca;
e)
i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni per specie da prelevare, le specie pescabili;
f)
la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
g)
l'uso dei tesserini di pesca controllata;
h)
i contenuti dei corsi di avvicinamento alla pesca di cui all'articolo 14;
i)
i criteri per la gestione dell'attività agonistica sui campi di gara;
j)
i criteri per la definizione del carico di pesca professionale sostenibile sui corpi idrici classificati di categoria B in cui è ammessa la pesca di mestiere ai sensi dell'articolo 13.
Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi
1.
Sono abrogati:
c)
il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).
2.
Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continua ad applicare il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibile con la presente legge.
3.
Fino all'approvazione del nuovo Piano ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei piani ittici provinciali nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.
4.
Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.
5.
I pescatori di professione possono esercitare la pesca professionale nelle aree ove questa è consentita ricadenti nella zona "B" fino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 5 e comunque non oltre otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26.
Art. 28
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Clausola valutativa
1.
Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
a)
attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
b)
risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
c)
attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
d)
risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.
d bis)
effetti ambientali.
2.
Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.