LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Capo II
Regolamento di attuazione e disposizioni finali
Art. 26
(sostituito da art. 24 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Regolamento di attuazione
1.
La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:
a)
i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
b)
i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'acquacoltura;
c)
gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici;
d)
le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca;
e)
i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni per specie da prelevare, le specie pescabili;
f)
la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
g)
l'uso dei tesserini di pesca controllata;
h)
i contenuti dei corsi di avvicinamento alla pesca di cui all'articolo 14;
i)
i criteri per la gestione dell'attività agonistica sui campi di gara;
j)
i criteri per la definizione del carico di pesca professionale sostenibile sui corpi idrici classificati di categoria B in cui è ammessa la pesca di mestiere ai sensi dell'articolo 13.
Art. 27
(sostituito da art. 25 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi
1.
Sono abrogati:
a)
la
legge regionale 10 luglio 1978 n. 23 (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);
b)
la
legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);
c)
il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).
2.
Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continua ad applicare il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibile con la presente legge.
3.
Fino all'approvazione del nuovo Piano ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei piani ittici provinciali nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.
4.
Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.
5.
I pescatori di professione possono esercitare la pesca professionale nelle aree ove questa è consentita ricadenti nella zona "B" fino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 5 e comunque non oltre otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26.
Art. 28
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 29
(inserita lett. d bis) comma 1 da art. 16 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19)
Clausola valutativa
1.
Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
a)
attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
b)
risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
c)
attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
d)
risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.
d bis)
effetti ambientali.
2.
Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.