Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Art. 10
Zone di tutela della fauna ittica
1. La Regione istituisce, con il Programma ittico regionale annuale di cui all'articolo 5, "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca" dandone pubblicazione nel Bollettino ufficiale e curandone la divulgazione attraverso la redazione di calendari di pesca territoriali.
2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.
4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la sua conservazione, il suo sviluppo e la riproduzione.
5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico o per finalità di studio o di ricerca.
6. La Regione, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.

Espandi Indice