LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 14
(sostituito da art. 13 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Pesca sportiva e licenza
1.
La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.
2.
La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a)
a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, per i rispettivi territori di competenza, svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;
b)
agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c)
ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
d)
ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie, i cui contenuti rispondano a quanto definito nel regolamento di cui all'articolo 26;
e)
a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
f)
ai soggetti di cui all'
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

g)
agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
h)
per la pesca a pagamento;
i)
per la pesca in spazi privati.
3.
La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.