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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Tesserino di pesca controllata
1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca di salmonidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca di altre specie.
3. I tesserini per la pesca controllata sono rilasciati e ritirati annualmente dalla Regione in collaborazione con altri enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 26.

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