LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 L.R. 28 luglio 2026, n. 9
Art. 15
(sostituito da art. 14 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Tesserino di pesca controllata
1.
I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca di salmonidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
2.
La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca di altre specie.
3.
I tesserini per la pesca controllata sono rilasciati e ritirati annualmente dalla Regione in collaborazione con altri enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 26.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 28 maggio 2026, n. 9 per i Comuni o loro Unioni che alla data di entrata in vigore della stessa legge abbiano già in gestione, direttamente o tramite affidamento a terzi, un’area di pesca regolamentata, o che alla medesima data abbiano già avviato le procedure per l’affidamento di cui comma 7 la durata della gestione affidata con atto della Giunta regionale è prorogata fino al 31 dicembre 2030. Decorso tale termine, si applica la procedura definita dall’articolo 20, comma 1.


