LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 17
(sostituito da art. 16 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura
1.
L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del
decreto legislativo n. 148 del 2008 e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali, previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.
2.
Le specie allevabili sono esclusivamente quelle autoctone ovvero quelle individuate secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2 e possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.