LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 18
(sostituito da art. 17 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Attività agonistiche
1.
Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere autorizzate con apposito provvedimento regionale.
2.
La Giunta regionale approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei, acquisendo, ove necessario, il parere dei consorzi di bonifica. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.
3.
La gestione dell'attività agonistica sui campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalla Regione, ovvero dai consorzi di bonifica per i territori di competenza, alle associazioni piscatorie secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
4.
Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.