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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Art. 20   (1)
Aree di pesca regolamentata
1. La Giunta regionale può istituire aree di pesca regolamentata, nel limite del 10 per cento delle acque interne regionali di interesse per la pesca, da affidare in gestione a Comuni o loro Unioni o direttamente alle associazioni piscatorie di cui all’articolo 7. Qualora l’area sia richiesta in gestione diretta contestualmente da Comuni o loro Unioni e da una o più associazioni, hanno priorità gli enti pubblici.
2. La Giunta regionale individua i tratti che possono essere affidati in gestione e definisce i criteri di partecipazione alle procedure di selezione per la gestione dei medesimi, definendo la durata dell’affidamento, gli obblighi del gestore, le modalità di pesca.
3. Qualora il tratto interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l’istituzione delle aree di cui al comma 1 è disposta a seguito di acquisizione del nulla osta o esito positivo di Valutazione di Incidenza Ambientale rilasciato dal competente ente di gestione.
4. L’esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all’obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva, ad eccezione delle categorie esentate secondo l’articolo 14, comma 2 .
5. L’utilizzo del tesserino di pesca controllata dei salmonidi di cui all’articolo 15 è disciplinato con l’atto istitutivo di tali aree.
6. Al fine di regolamentare l’accesso nelle aree di pesca regolamentata, il soggetto selezionato rilascia un permesso a pagamento e introita i relativi corrispettivi, che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat, all’immissione di materiale ittico, all’attività di vigilanza e alle spese organizzative.
7. I Comuni o loro Unioni affidatari possono a loro volta affidare in gestione le aree di pesca regolamentata di cui al comma 1 alle associazioni di cui all’articolo 7 o ad altri soggetti operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria. In tal caso, i corrispettivi derivanti dal rilascio del permesso di pesca a pagamento sono introitati dai Comuni o loro Unioni.
8. L’istituzione dell’area di pesca regolamentata può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 28 maggio 2026, n. 9 per i Comuni o loro Unioni che alla data di entrata in vigore della stessa legge abbiano già in gestione, direttamente o tramite affidamento a terzi, un’area di pesca regolamentata, o che alla medesima data abbiano già avviato le procedure per l’affidamento di cui  comma 7  la durata della gestione affidata con atto della Giunta regionale è prorogata fino al 31 dicembre 2030. Decorso tale termine, si applica la procedura definita dall’articolo 20, comma 1.