LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 L.R. 28 luglio 2026, n. 9
Art. 21
(sostituito da art. 20 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Cattura di anfibi e crostacei
1.
Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale è vietata la cattura di anfibi e crostacei autoctoni di acqua dolce.
2.
La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi consentiti.
3.
L'allevamento di anfibi e crostacei per scopi alimentari è considerato attività di acquacoltura ai sensi dell'articolo 17.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 28 maggio 2026, n. 9 per i Comuni o loro Unioni che alla data di entrata in vigore della stessa legge abbiano già in gestione, direttamente o tramite affidamento a terzi, un’area di pesca regolamentata, o che alla medesima data abbiano già avviato le procedure per l’affidamento di cui comma 7 la durata della gestione affidata con atto della Giunta regionale è prorogata fino al 31 dicembre 2030. Decorso tale termine, si applica la procedura definita dall’articolo 20, comma 1.


