LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 22
(modificato comma 1 da art. 21 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea
1.
In applicazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la Giunta regionale definisce
, in uno specifico piano di gestione, le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie Anguilla anguilla.