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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Art. 22

(modificato comma 1 da art. 21 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)

Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea
1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la Giunta regionale definisce , in uno specifico piano di gestione, le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie Anguilla anguilla.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 28 maggio 2026, n. 9 per i Comuni o loro Unioni che alla data di entrata in vigore della stessa legge abbiano già in gestione, direttamente o tramite affidamento a terzi, un’area di pesca regolamentata, o che alla medesima data abbiano già avviato le procedure per l’affidamento di cui  comma 7  la durata della gestione affidata con atto della Giunta regionale è prorogata fino al 31 dicembre 2030. Decorso tale termine, si applica la procedura definita dall’articolo 20, comma 1.