LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 23
(sostituito da art. 22 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Vigilanza ittica
1.
Le province e la Città metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dalla
legge regionale n. 13 del 2015
, svolgono le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.

2.
Alle province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:
a)
l
e funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi nonché le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b)
la nomina delle commissioni, lo svolgimento degli esami ed il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia ittica;
c)
il controllo sui corsi gestiti da enti o centri di formazione professionale e dalle associazioni piscatorie per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio della pesca e nella tutela dell'ambiente e della fauna ittica.
3.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). Le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).