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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Art. 26
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:
a) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
b) i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'acquacoltura;
c) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici;
d) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca;
e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni per specie da prelevare, le specie pescabili;
f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
g) l'uso dei tesserini di pesca controllata;
h) i contenuti dei corsi di avvicinamento alla pesca di cui all'articolo 14;
i) i criteri per la gestione dell'attività agonistica sui campi di gara;
j) i criteri per la definizione del carico di pesca professionale sostenibile sui corpi idrici classificati di categoria B in cui è ammessa la pesca di mestiere ai sensi dell'articolo 13.

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