LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 26
(sostituito da art. 24 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Regolamento di attuazione
1.
La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:
a)
i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
b)
i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'acquacoltura;
c)
gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici;
d)
le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca;
e)
i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni per specie da prelevare, le specie pescabili;
f)
la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
g)
l'uso dei tesserini di pesca controllata;
h)
i contenuti dei corsi di avvicinamento alla pesca di cui all'articolo 14;
i)
i criteri per la gestione dell'attività agonistica sui campi di gara;
j)
i criteri per la definizione del carico di pesca professionale sostenibile sui corpi idrici classificati di categoria B in cui è ammessa la pesca di mestiere ai sensi dell'articolo 13.