LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19Art. 29
(inserita lett. d bis) comma 1 da art. 16 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19)
Clausola valutativa
1.
Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
a)
attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
b)
risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
c)
attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
d)
risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.
d bis)
effetti ambientali.
2.
Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.