LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 3
(sostituito da art. 1 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Funzioni
1.
La Regione, ai sensi dell'
articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.
2.
A tal fine la Regione provvede in particolare:
a)
alla programmazione, pianificazione e promozione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse;
b)
alla promozione e attuazione di progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;
c)
alla realizzazione di attività di promozione dei prodotti ittici, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;
d)
al sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.