Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Art. 5
Programma ittico regionale
1. La Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito dal Piano ittico regionale di cui all'articolo 4, adotta il Programma ittico regionale, di durata annuale e rinnovabile per uguale periodo, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo sviluppo della fauna ittica. Il Programma è articolato su base territoriale.
2. Il Programma ittico regionale individua in particolare:
a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;
c) gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
d) gli eventuali interventi di ripopolamento integrativo;
e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
f) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma ittico regionale.
3. La Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico, può stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie di cui all'articolo 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività.

Espandi Indice