LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 6
(sostituito da art. 6 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Commissione ittica regionale e tavoli di consultazione locali
1.
È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.
2.
La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a)
sui provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne di cui al comma 2 dell'
articolo 41 della legge regionale n. 13 del 2015;
b)
sulla proposta di Piano ittico regionale;
c)
sulla proposta di Programma ittico regionale;
d)
sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
e)
sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;
f)
sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'articolo 20.
3.
La Commissione ittica regionale è costituita da:
a)
l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
b)
i dirigenti regionali responsabili dei servizi competenti in materia di pesca;
c)
un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;
d)
un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;
e)
un rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po;
f)
tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
g)
cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
h)
due rappresentanti designati dalle associazioni di pesca professionale;
i)
due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
j)
un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
k)
rappresentante dell'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) regionale.
4.
Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali nonché i rappresentanti degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio regionale.
5.
La Regione istituisce tavoli di consultazione locali, su base territoriale, coordinati dal dirigente regionale del servizio territoriale di riferimento, a cui partecipano:
a)
quattro rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva;
b)
un rappresentante designato dalle associazioni della pesca ricreativa, se presenti nel territorio di riferimento;
c)
un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale, se presenti nel territorio di riferimento;
d)
un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti;
e)
un rappresentante delle associazioni ambientaliste.
6.
Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio di riferimento nonché il comandante della Polizia provinciale territorialmente competente.
7.
I tavoli di consultazione locali formulano proposte sul Programma ittico regionale e, per il territorio di riferimento, sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'articolo 20. Tali proposte sono oggetto di valutazione da parte della Commissione ittica regionale di cui al comma 1, in relazione ai compiti a cui la stessa è preposta. Promuovono altresì l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.
8.
La partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui al comma 1 e ai tavoli di consultazione di cui al comma 5 non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.