LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 7
(sostituito da art. 7 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Associazionismo
1.
La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.
2.
Ai fini della presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
a)
non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
b)
essere in possesso dei requisiti di cui alla
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla l
egge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nei relativi registri;
c)
essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno.
3.
Per la partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui all'articolo 6, le associazioni piscatorie debbono avere le caratteristiche di cui al comma 2 ed operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.