LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 8
(sostituito da art. 8 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Tutela dell'ecosistema acquatico
1.
La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:
a)
con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla parte terza, sezione II,
titolo II, capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b)
con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla
legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
c)
con le previsioni di cui alla
legge n. 394 del 1991 ed alla
legge regionale n. 6 del 2005;
d)
con le previsioni di cui al
decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), ed alla relativa disciplina regionale.